+Articolo 190 Controllo del rischio di credito
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---+Articolo 190 3.
---+Articolo 190 4.
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Articolo 190 Controllo del rischio di credito
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 190 1.
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L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente rapporti sui risultati dei sistemi di rating.
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Articolo 190 2.
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Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:
a)
la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b)
la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c)
l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
d)
l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
e)
la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
f)
la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
g)
la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
h)
la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
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Articolo 190 3.
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Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:
a)
la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b)
la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c)
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
d)
la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
e)
la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
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Articolo 190 4.
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Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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