+Articolo 199 5.
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Articolo 199 5.
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati. Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 2, del presente regolamento conceda un prestito agevolato ai sensi dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, del presente regolamento a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all’ente creditizio pubblico di sviluppo, quest’ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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