+Articolo 235 3.

Articolo 235 3.

Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all’articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l’amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito