+Articolo 236 3.
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Articolo 236 3.
Ai fini del presente articolo, (GA) è l’importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato in applicazione dell’articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo. Il valore dell’esposizione (E) è il valore dell’esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. Gli enti calcolano il valore dell’esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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