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+Articolo 245 4. |
Articolo 245 4.Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
b)
la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all’articolo 249;
c)
la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
i)
impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
ii)
consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
iii)
impongono all’ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
iv)
innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
d)
la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;
e)
la documentazione relativa all’operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
f)
per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i)
può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;
ii)
può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
iii)
non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
g)
l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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