+Articolo 249 3.

Articolo 249 3.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera g), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, attualmente, corrispondente a una classe di merito di credito 3 o superiore.

Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito