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+Articolo 250 2. |
Articolo 250 2.Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
a)
il prezzo di riacquisto;
b)
la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;
c)
la performance delle esposizioni sottostanti;
d)
la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
e)
l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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