+Articolo 250 2.

Articolo 250 2.

Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:

a) 

il prezzo di riacquisto;

b) 

la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;

c) 

la performance delle esposizioni sottostanti;

d) 

la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;

e) 

l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito