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+Articolo 265 2. |
Articolo 265 2.Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;
b)
la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
c)
i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;
d)
la procedura di valutazione interna dell’ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;
e)
il metodo di valutazione interna dell’ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell’ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;
f)
l’ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell’allocazione interna del capitale;
g)
i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente verso un programma ABCP o un’operazione ABCP;
h)
l’ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;
i)
il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l’amministratore del programma che riguardino almeno:
i)
i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);
ii)
la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;
iii)
la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell’operazione ABCP;
iv)
la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;
j)
i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:
i)
l’esclusione dell’acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;
ii)
la limitazione dell’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e
iii)
la limitazione della natura delle attività da acquistare;
k)
un’analisi del profilo di rischio e d’attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:
i)
performance finanziaria passata e attesa;
ii)
posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;
iii)
grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e
iv)
requisiti per l’assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;
l)
il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;
m)
la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell’ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;
n)
se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;
o)
il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
p)
il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell’acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;
q)
l’ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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