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+Articolo 273 3. |
Articolo 273 3.Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:
a)
conformemente agli articoli da 233 a 236;
b)
conformemente all’articolo 183, se l’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 143. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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