+Articolo 273 Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
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---+Articolo 273 4.
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---+Articolo 273 6.
---+Articolo 273 7.
---+Articolo 273 8.
---+Articolo 273 9.
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Articolo 273 Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 273 1.
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►M17
Gli enti calcolano il valore dell’esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all’allegato II e i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo. ◄
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.
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Articolo 273 2.
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Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:
a)
i contratti di cui all'allegato II;
b)
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
c)
la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
d)
i finanziamenti con margini.
e)
operazioni con regolamento a lungo termine.
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Articolo 273 3.
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Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:
a)
conformemente agli articoli da 233 a 236;
▼M17
b)
conformemente all’articolo 183, se l’autorizzazione è stata concessa a norma dell’articolo 143.
▼C2
Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).
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Articolo 273 4.
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In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.
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Articolo 273 5.
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Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.
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Articolo 273 6.
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Secondo i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte. In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente. Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).
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Articolo 273 7.
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Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni 3, 4 e 5, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero. Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
le loro posizioni di rischio sono opposte;
b)
le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
c)
i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
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Articolo 273 8.
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Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.
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Articolo 273 9.
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Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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