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+Articolo 273 bis 5. |
Articolo 273 bis 5.Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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