+Articolo 273 bis 5.

Articolo 273 bis 5.

Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito