+Articolo 273 bis Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
---+Articolo 273 bis 1.
---+Articolo 273 bis 2.
---+Articolo 273 bis 3.
---+Articolo 273 bis 4.
---+Articolo 273 bis 5.
---+Articolo 273 bis 6.

Articolo 273 bis Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 273 bis 1.

Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a) 

il 10 % delle attività totali dell'ente;

b) 

300 milioni di EUR.

Articolo 273 bis 2.

Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a) 

il 5 % delle attività totali dell'ente;

b) 

100 milioni di EUR.

Articolo 273 bis 3.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) 

le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

▼M17

b) 

il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata;

▼M8

c) 

sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.

Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera c).

Articolo 273 bis 4.
In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.
Articolo 273 bis 5.
Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
Articolo 273 bis 6.
Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito