+Articolo 273 bis 6.

Articolo 273 bis 6.

Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito