+Articolo 276 2.

Articolo 276 2.

Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:

CVA = C · (1 + HC + Hfx )
dove:
CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e
C = la garanzia reale;
Hc e Hfx sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito