+Articolo 277 2.

Articolo 277 2.

Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito