+Articolo 277 Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
---+Articolo 277 1.
---+Articolo 277 2.
---+Articolo 277 3.
---+Articolo 277 4.
---+Articolo 277 5.
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Articolo 277 Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 277 1.
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Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
a)
rischio di tasso di interesse;
e)
rischio di posizione in merci;
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Articolo 277 2.
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Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.
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Articolo 277 3.
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In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.
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Articolo 277 4.
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Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
a)
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
b)
quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
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Articolo 277 5.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
b)
il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019]. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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