+Articolo 280 quater 1.

Articolo 280 quater 1.

Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:

a) 

vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;

b) 

vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito