+Articolo 280 quater Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
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---+Articolo 280 quater 2.
---+Articolo 280 quater 3.
---+Articolo 280 quater 4.
---+Articolo 280 quater 5.
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Articolo 280 quater Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 280 quater 1.
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Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
a)
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b)
vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.
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Articolo 280 quater 2.
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Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
▼M8
dove:
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Maggiorazionecredito
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=
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maggiorazione per la categoria degli altri rischi
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j
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=
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l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e
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=
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la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j» della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3.
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Articolo 280 quater 3.
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Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte «j» come segue:
dove:
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Maggiorazionecredito
j
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=
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la maggiorazione per l'insieme di attività coperte «j»
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єj
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=
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il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte «j» determinato conformemente all'articolo 280;
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k
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=
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l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;
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=
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il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito «k»; Se l'entità di riferimento del credito «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk
credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito «k» è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk
credito = 80 %; e
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Maggiorazione(entitàk)
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=
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la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «k» determinata conformemente al paragrafo 4.
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Articolo 280 quater 4.
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Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito «k» come segue:
dove:
▼C9
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=
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l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito «k» calcolato come segue:
dove:
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l
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=
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l'indice che indica la posizione di rischio; e
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=
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il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «k» calcolato conformemente al paragrafo 5.
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Articolo 280 quater 5.
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Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito «k» come segue:
a)
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'
corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
i)
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
ii)
l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l'
a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'
è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
b)
per l'entità di riferimento del credito «k» stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i)
quando una posizione di rischio «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «k» è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'
corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
ii)
quando una posizione di rischio «l» assegnata all'entità di riferimento del credito «k» non figura al punto i) della presente lettera, l'
corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
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Classe di merito di credito
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Fattore di vigilanza per operazioni single-name
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1
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0,38 %
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2
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0,42 %
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|
3
|
0,54 %
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4
|
1,06 %
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5
|
1,6 %
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6
|
6,0 %
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Tabella 4
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Qualità creditizia dominante
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Fattore di vigilanza per indici quotati
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Investment grade
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0,38 %
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|
Non-investment grade
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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