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+Articolo 292 1. |
Articolo 292 1.L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 284 adottando quanto meno le seguenti misure:
a)
il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;
b)
tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione;
c)
le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;
d)
un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;
e)
la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;
f)
la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;
g)
vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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