+Articolo 301 1.

Articolo 301 1.

La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a) 

i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

b) 

le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e

c) 

le operazioni con regolamento a lungo termine.

La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito