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+Articolo 301 1. |
Articolo 301 1.La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
a)
i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
b)
le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e
c)
le operazioni con regolamento a lungo termine. La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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