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+Articolo 303 1. |
Articolo 303 1.L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
a)
applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
b)
applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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