+Articolo 303 Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti
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Articolo 303 Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 303 1.

L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:

a) 

applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;

b) 

applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.

Articolo 303 2.
Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito