+Articolo 305 3.

Articolo 305 3.

In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito