+Articolo 311 2.

Articolo 311 2.

Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

a) 

applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;

b) 

applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;

c) 

tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito