+Articolo 316 1.
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Articolo 316 1.
Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la loro perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell’articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all’articolo 319, paragrafo 1 o 2. In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all’obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l’ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l’ente stesso applicare il primo comma.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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