+Articolo 316 Calcolo della perdita annuale da rischio operativo
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Articolo 316 Calcolo della perdita annuale da rischio operativo
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 316 1.
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Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la loro perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell’articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all’articolo 319, paragrafo 1 o 2. In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all’obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l’ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l’ente stesso applicare il primo comma.
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Articolo 316 2.
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Ai fini del paragrafo 1, l’indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l’ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione. Un ente che non ha ancora segnalato il proprio indicatore di attività utilizza l’indicatore di attività più recente.
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Articolo 316 3.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di indebitamente oneroso ai fini del paragrafo 1. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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