+Articolo 317 8.

Articolo 317 8.

Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dei rispettivi sistemi e infrastrutture informatici necessaria per mantenere e aggiornare i set di dati sulle perdite, in particolare garantendo tutto quanto segue:

a) 

i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e che tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;

b) 

i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;

c) 

se un ente esternalizza parti della manutenzione dei propri sistemi e infrastrutture informatici, la robustezza, la solidità e le prestazioni dei sistemi e infrastrutture informatici sono garantite, confermando almeno quanto segue:

i) 

i propri sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;

ii) 

il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici è robusto e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio, alla governance, all’ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l’accettazione da parte degli utenti;

iii) 

i propri sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;

iv) 

il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici e dei piani di emergenza è approvato dall’organo di amministrazione o dall’alta dirigenza dell’ente ed essi sono periodicamente informati sulle prestazioni dei sistemi e delle infrastrutture informatici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito