+Articolo 317 Set di dati sulle perdite
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---+Articolo 317 4.
---+Articolo 317 5.
---+Articolo 317 6.
---+Articolo 317 7.
---+Articolo 317 8.
---+Articolo 317 9.
---+Articolo 317 10.
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Articolo 317 Set di dati sulle perdite
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 317 1.
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Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.
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Articolo 317 2.
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I set di dati sulle perdite dell’ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2.
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Articolo 317 3.
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Ai fini del paragrafo 1, gli enti:
a)
includono nei set di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi;
b)
utilizzano la data di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo nei set di dati sulle perdite;
c)
imputano le perdite e i recuperi, relativi a un evento di rischio operativo comune o a eventi di rischio operativo connessi nel tempo e contabilizzati su più esercizi, ai corrispondenti esercizi dei set di dati sulle perdite, in linea con il loro trattamento contabile.
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Articolo 317 4.
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Gli enti raccolgono inoltre:
a)
informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
i)
la data in cui l’evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio («data dell’evento»), laddove disponibile;
ii)
la data in cui l’ente è venuto a conoscenza dell’evento di rischio operativo («data di rilevazione»);
iii)
la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l’accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell’ente («data di contabilizzazione»);
b)
informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.
Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all’entità dell’importo della perdita lorda.
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Articolo 317 5.
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L’ente non include nei set di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di credito contabilizzati nell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
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Articolo 317 6.
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Gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
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Articolo 317 7.
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Su richiesta dell’autorità competente, l’ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di evento.
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Articolo 317 8.
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Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dei rispettivi sistemi e infrastrutture informatici necessaria per mantenere e aggiornare i set di dati sulle perdite, in particolare garantendo tutto quanto segue:
a)
i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e che tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
b)
i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
c)
se un ente esternalizza parti della manutenzione dei propri sistemi e infrastrutture informatici, la robustezza, la solidità e le prestazioni dei sistemi e infrastrutture informatici sono garantite, confermando almeno quanto segue:
i)
i propri sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
ii)
il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici è robusto e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio, alla governance, all’ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l’accettazione da parte degli utenti;
iii)
i propri sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
iv)
il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici e dei piani di emergenza è approvato dall’organo di amministrazione o dall’alta dirigenza dell’ente ed essi sono periodicamente informati sulle prestazioni dei sistemi e delle infrastrutture informatici.
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Articolo 317 9.
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Ai fini del paragrafo 7, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo conforme alle norme internazionali nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nei set di dati basati su tale tassonomia del rischio operativo. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 317 10.
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Ai fini del paragrafo 8, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere i set di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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