+Articolo 319 1.
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Articolo 319 1.
Ai fini del calcolo della perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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