+Articolo 319 Soglie relative ai dati sulle perdite
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---+Articolo 319 2.
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Articolo 319 Soglie relative ai dati sulle perdite
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 319 1.
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Ai fini del calcolo della perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.
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Articolo 319 2.
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Fatto salvo il paragrafo 1, del presente articolo, e ai fini dell’articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.
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Articolo 319 3.
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In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all’articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è la perdita netta aggregata.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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