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+Articolo 322 1. |
Articolo 322 1.Gli enti dispongono di un’organizzazione e di processi per garantire la completezza, l’esattezza e la qualità dei dati sulle perdite e per sottoporre tali dati a riesame indipendente.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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