+Articolo 322 Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite
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Articolo 322 Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 322 1.
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Gli enti dispongono di un’organizzazione e di processi per garantire la completezza, l’esattezza e la qualità dei dati sulle perdite e per sottoporre tali dati a riesame indipendente.
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Articolo 322 2.
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Le autorità competenti riesaminano periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano una perdita annuale da rischio operativo conformemente all’articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività che supera 1 miliardo di EUR.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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