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+Articolo 325 bis 3. |
Articolo 325 bis 3.Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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