+Articolo 325 bis Condizioni per l’utilizzo del metodo standardizzato semplificato
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Articolo 325 bis Condizioni per l’utilizzo del metodo standardizzato semplificato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 325 bis 1.

►M17  L’ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l’entità delle operazioni dell’ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄

a) 

il 10 % delle attività totali dell'ente;

b) 

500 milioni di EUR.

Articolo 325 bis 2.

Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) 

sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;

▼M17

b) 

sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, ad eccezione delle posizioni che sono escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio in conformità dell’articolo 104 quater o che sono dedotte dai fondi propri dell’ente;

▼C9

c) 

tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione del portafoglio di negoziazione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

▼M8

d) 

tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;

e) 

tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;

▼M17

f) 

il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.

Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alle lettere a) e b) di tale comma.

Articolo 325 bis 3.
Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.
Articolo 325 bis 4.
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
Articolo 325 bis 5.

►M17  L’ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti: ◄

a) 

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o

b) 

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

Articolo 325 bis 6.
L’ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all’articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all’autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.
Articolo 325 bis 7.
Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito