+Articolo 325 quater 2.

Articolo 325 quater 2.

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

a) 

il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;

b) 

il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;

c) 

il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito