+Articolo 325 quater Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo
---+Articolo 325 quater 1.
---+Articolo 325 quater 2.
---+Articolo 325 quater 3.
---+Articolo 325 quater 4.
---+Articolo 325 quater 5.
---+Articolo 325 quater 6.
---+Articolo 325 quater 7.
---+Articolo 325 quater 8.
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Articolo 325 quater Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 quater 1.
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Gli enti dispongono e mettono a disposizione delle autorità competenti una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l’osservanza dei requisiti di cui al presente capo. Eventuali modifiche di tali politiche, procedure e controlli sono notificate alle autorità competenti in tempo utile.
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Articolo 325 quater 2.
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Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
a)
il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;
b)
il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
c)
il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.
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Articolo 325 quater 3.
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In deroga al paragrafo 2, l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo standardizzato alternativo per le posizioni detenute dall’ente in strumenti di debito propri come somma delle due componenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni detenute dall’ente in strumenti di debito propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), l’ente esclude da tale calcolo i rischi derivanti dai differenziali creditizi propri dell’ente.
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Articolo 325 quater 4.
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Gli enti dispongono di un’unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all’alta dirigenza dell’ente. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell’elaborazione e dell’applicazione del metodo standardizzato alternativo. Essa elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati del metodo standardizzato alternativo, nonché sull’adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell’ente.
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Articolo 325 quater 5.
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Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un’impresa terza. L’esito di tale revisione è comunicato agli organismi di gestione adeguati. Ai fini del primo comma, per «impresa terza» si intende un’impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato.
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Articolo 325 quater 6.
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La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 5 riguarda tanto le attività delle unità di negoziazione quanto quelle dell’unità indipendente di controllo del rischio e valuta almeno gli elementi seguenti:
a)
le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l’osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
l’adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell’organizzazione dell’unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
c)
l’accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (pricing) dell’ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all’alta dirigenza, di cui all’articolo 325 unvicies;
d)
il processo di verifica che l’ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l’affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l’indipendenza di tali fonti di dati.
L’ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta all’anno o con minore frequenza, non inferiore a una volta ogni due anni, qualora possa dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che le dimensioni, la rilevanza sistemica, la natura, la portata e la complessità delle attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione giustificano una revisione meno frequente.
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Articolo 325 quater 7.
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Le autorità competenti verificano che il calcolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresa l’attuazione da parte dell’ente dei requisiti di cui al presente capo e all’articolo 325 bis, sia effettuato integralmente.
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Articolo 325 quater 8.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti svolgono la verifica di cui al paragrafo 7. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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