+Articolo 325 quater 3.

Articolo 325 quater 3.

In deroga al paragrafo 2, l’ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo standardizzato alternativo per le posizioni detenute dall’ente in strumenti di debito propri come somma delle due componenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni detenute dall’ente in strumenti di debito propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), l’ente esclude da tale calcolo i rischi derivanti dai differenziali creditizi propri dell’ente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito