+Articolo 325 sexies 3.

Articolo 325 sexies 3.

In deroga al paragrafo 2, lettera b), l’ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

L’ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all’autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l’autorità competente non abbia formulato obiezioni, l’ente può utilizzare detto metodo fino a quando l’autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.

L’ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all’autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine all’utilizzo. L’ente può porre fine all’applicazione di tale metodo, a meno che l’autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito