+Articolo 325 octoquinquagies 3.

Articolo 325 octoquinquagies 3.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, nonché la frequenza di tale valutazione.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito