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+Articolo 328 2. |
Articolo 328 2.Ai fini del presente articolo, si intende per «posizione lunga» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per «posizione corta» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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