+Articolo 331 2.

Articolo 331 2.

Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a) 

le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

b) 

il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

c) 

la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti:

i) 

termine inferiore a un mese: stesso giorno;

ii) 

termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;

iii) 

termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito