+Articolo 337 4.
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Articolo 337 4.
L’ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l’articolo 338, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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