Articolo 344 1.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui al paragrafo 4, seconda frase. L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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