+Articolo 383 vicies 1.

Articolo 383 vicies 1.

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all’interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:



Tabella 1

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattore di ponderazione del rischio

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

0,5  %

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118

0,5  %

3

Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico

1,0  %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0  %

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0  %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0  %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0  %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5  %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri

1,0  %

10

Classe di merito di credito 1

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

1,5  %

Classi di merito di credito da 2 a 3

2,5  %

11

Classe di merito di credito da 1 a 3

Indici ammissibili

1,5  %

12

Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118

2,0  %

13

Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico

4,0  %

14

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un’amministrazione centrale, da un’amministrazione regionale o da un’autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

12,0  %

15

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

7,0  %

16

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

8,5  %

17

Tecnologia, telecomunicazioni

5,5  %

18

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

5,0  %

19

Indici ammissibili

5,0  %

20

Altri settori

12,0  %

In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito