+Articolo 399 1.

Articolo 399 1.

L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito