+Articolo 399 1.
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Articolo 399 1.
L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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