+Articolo 401 4.

Articolo 401 4.

Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito