+Articolo 413 2.

Articolo 413 2.

Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito