+Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile
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Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 413 1.
Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.
Articolo 413 2.
Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.
Articolo 413 3.
Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.
Articolo 413 4.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito