+Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile
---+Articolo 413 1.
---+Articolo 413 2.
---+Articolo 413 3.
---+Articolo 413 4.
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Articolo 413 Requisito di finanziamento stabile
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 413 1.
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Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.
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Articolo 413 2.
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Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.
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Articolo 413 3.
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Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.
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Articolo 413 4.
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Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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