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+Articolo 416 2. |
Articolo 416 2.I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:
a)
attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:
i)
sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument), se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
ii)
sono obbligazioni garantite come definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);
iii)
l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione;
b)
attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente;
c)
attività emesse da:
i)
un'impresa di investimento;
ii)
un'impresa di assicurazione;
iii)
una società di partecipazione finanziaria;
iv)
una società di partecipazione finanziaria mista;
v)
qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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