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+Articolo 416 4. |
Articolo 416 4.Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano:
a)
anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
b)
altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument) che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
c)
altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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